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Cittadinanza

La cittadinanza italiana rappresenta uno status con il quale la persona acquisisce la pienezza dei diritti civili e politici
La cittadinanza può essere ottenuta in modo automatico mediante “ius sanguinis” ovvero mediante domanda. In tale seconda ipotesi è possibile richiedere la cittadinanza per residenza o per matrimonio.

Cittadinanza per residenza

La cittadinanza per residenza (ex art. 9 c.1 lettera f, legge n. 91 del 05/02/1992), può essere chiesta dallo straniero solo dopo 10 anni di residenza continuativa in Italia e, se in regola con le norme che regolamentano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale.

Cittadinanza per matrimonio

La cittadinanza per matrimonio, invece, è un diritto che il cittadino straniero, sposato con un cittadino italiano, e residente in Italia da almeno 2 anni dalla data del matrimonio, (un anno se ci sono figli), può chiedere, a meno che, al momento del decreto di concessione della cittadinanza non vi sia stato lo scioglimento, l’annullamento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o la separazione personale dei coniugi. Se il coniuge straniero, invece, risiede all’estero, la domanda di cittadinanza può essere presentata dopo 3 anni di matrimonio, senza attendere i due anni di residenza legale in Italia. Anche in tal caso gli anni sono ridotti alla metà in presenza di figli.
Sono inoltre richiesti dei limiti reddituali che il Ministero dell’interno valuta discrezionalmente prima di concedere la cittadinanza.

Nonostante la legge n. 362 del 18/04/1994 preveda il termine di 730 giorni per la definizione della pratica di cittadinanza, accade costantemente che sia necessario attendere molti anni prima di ottenere un provvedimento da parte dell’Amministrazione Pubblica. Al fine di accelerare la procedura lo Studio assiste coloro che hanno già presentato la domanda di cittadinanza sollecitando le autorità competenti al fine di ottenere il decreto in tempi rapidi.